Art. 11-bis — Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale
A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci, nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. 25 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 novembre 2021, n. 152
25Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che gli effetti della convenzione prevista dal comma 2, del presente articolo, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.
Testo vigente dal 7 novembre 2021
