Capo IV – Disposizioni in materia di energia
- Art. 13 — Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili
- Art. 14 — Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese
- Art. 15 — Disposizioni in materia di separazione proprietaria
- Art. 16 — Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
- Art. 17 — Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
- Art. 18 — Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati
- Art. 19 — Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
- Art. 20 — Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
- Art. 21 — Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
- Art. 22 — Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas
- Art. 23 — Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
- Art. 24 — Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari
- Art. 24-bis — (Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). 1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di quaranta posti"
- Art. 24-ter — (Gare per le concessioni idroelettriche). 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: "il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione," sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2012"