Per l'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorita' rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attivita' di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia. 3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario

Testo vigente dal 20 novembre 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 168/2020

    Questione infondata
    27 luglio 2020

    Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di giurisdizione dei rimettenti, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8- bis , e 1- ter , comma 1, del d.l. n. 109 del 2018. I giudici a quibus hanno individuato nell'art. 10 del d.l. censurato il fondamento della propria giurisdizione, posto che tale norma devolve al giudice amministrativo, ed in particolare al TAR ligure, tutte le controversie relative agli atti adottati dal commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi). Tanto basta per ritenere non priva di plausibilità la motivazione dei rimettenti, considerato che i giudizi principali hanno tutti per oggetto atti dell'organo commissariale. L'accertamento sulla sussistenza dei presupposti processuali di instaurazione del giudizio principale spetta al rimettente, purché quest'ultimo ne offra una motivazione non implausibile. ( Precedente citato: sentenza n. 128 del 2019 ).

    Art. 1 Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art1ter · fonte del testo

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