Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)
- Art. 1 — Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009
- Art. 2 — Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania
- Art. 3 — Unità stralcio
- Art. 4 — Unità operativa
- Art. 5 — Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate
- Art. 5-bis — Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano
- Art. 6 — Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra
- Art. 7 — Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra
- Art. 8 — Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra
- Art. 9 — Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
- Art. 10 — Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti
- Art. 11 — Regione, province, società provinciali e consorzi
- Art. 11-bis — (Accordo di programma). 1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- Art. 12 — Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani
- Art. 13 — Personale dei consorzi
- Art. 14 — Personale del Dipartimento della protezione civile
- Art. 14-bis — Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 15 — Disposizioni in materia di protezione civile
- Art. 15-bis — (Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). 1.All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia"
- Art. 16 — Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile
- Art. 17 — Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale
- Art. 17-bis — (Formazione degli operatori ambientali). 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- Art. 17-ter — Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari
- Art. 17-quater — Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari
- Art. 18 — Copertura finanziaria
- Art. 19 — Entrata in vigore