((Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dal 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede:
- a)quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.300.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonche', al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilita' di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualita' delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale));
- b)quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Testo vigente dal 28 febbraio 2010
