L'Unita' stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attivita' compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: "Strutture commissariali". Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione. L'Unita' accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalita' e i termini per la presentazione all'Unita' delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonche' per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unita' stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o piu' piani di estinzione delle passivita' sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorita', in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilita' del credito originario,(( ai crediti di lavoro,)) nonche' agli altri crediti in relazione alla data di esigibilita'. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 26)).

Testo vigente dal 28 febbraio 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 297/2013

    Altra decisione
    6 dicembre 2013

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013. Il D…

    Art. 6 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile · Art. 7 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. 58 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilita' del credito originario, aggiunto: ai crediti di lavoro, nonche' agli altri crediti in relazione alla data di esigibilita'. tolto: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unita' stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;195~art3 · fonte del testo

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