Art. 1 — Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime

Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonche' quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni. Sono altresi' sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: "nonche' le armi tipo guerra" sono sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra". All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e succes- sive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".

Testo vigente dal 10 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-06;509~art1 · fonte del testo

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