Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilita' di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.". Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo). 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1. 3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.". Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.". Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.".

Testo vigente dal 24 novembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 40/2002

    Questione infondata
    6 marzo 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25…

    Art. 276 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 16 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 275 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341~art16 · fonte del testo

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