Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte delle autorita' preposte al controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.".
Testo vigente dal 24 novembre 2000
