Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma

1-ter del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 31 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di B. E. H. T. b.

H., iscritta al n. 481 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Aosta, con ordinanza del 31 marzo 2001, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura

penale, introdotto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge

24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e

l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, "nella parte in cui

prevede la obbligatoria ed automatica sostituzione della misura degli

arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, in caso di

trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di

allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata

dimora, senza alcuna possibilità di valutare l'entità, i motivi e

le circostanze della trasgressione";

che la questione - osserva il giudice a quo - è rilevante

poiché egli è chiamato, su richiesta del pubblico ministero, a fare

applicazione della disposizione in relazione a un accertamento di

polizia giudiziaria che ha identificato l'imputato, sottoposto agli

arresti domiciliari, in prossimità della sua abitazione;

che, secondo un primo profilo di censura, la disposizione

impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento

tra chi sia sottoposto a una misura cautelare personale - sia essa

coercitiva o interdittiva - diversa dagli arresti domiciliari e chi

invece sia sottoposto a quest'ultima misura: per il primo, la

trasgressione a una delle prescrizioni imposte con la misura non

comporta necessariamente la sostituzione o il cumulo con altra

misura maggiormente afflittiva, essendo rimessa al giudice la

facoltà di disporre in tal senso "tenuto conto dell'entità, dei

motivi e delle circostanze della violazione" (comma 1 dell'art. 276

cod. proc. pen.); per il secondo, in caso di trasgressione al divieto

di allontanarsi dalla propria abitazione, non essendo riconosciuto

alcun margine di apprezzamento al giudice, è prevista solo

l'automatica sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia

cautelare in carcere;

che, sotto un secondo profilo, la disposizione censurata,

privando irragionevolmente il giudice del potere-dovere di adeguare

sempre la misura cautelare alle esigenze che la sorreggono nel caso

concreto (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.) e di rispettare la

costante proporzione tra misura e gravità del fatto (art. 275, comma

2, cod. proc. pen.), e prevedendo un'automatica sostituzione in peius

della misura cautelare, rappresenterebbe un meccanismo ispirato a

meri connotati sanzionatori della "disobbedienza" posta in essere da

parte dell'imputato, assoggettato a un surplus di sacrificio della

libertà personale che potrebbe non risultare giustificato, sia

rispetto a una corretta considerazione delle esigenze cautelari del

caso concreto, sia alla luce del criterio di proporzionalità in

rapporto al reato per il quale si procede;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione.

Considerato che il rimettente giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Aosta dubita, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 276, comma

1-ter, del codice di procedura penale, che impone al giudice di

revocare la misura degli arresti domiciliari e di sostituirla con la

custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle

prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria

abitazione, sotto due profili:

(a) l'ingiustificato differente trattamento che si viene a

determinare rispetto a coloro che sono sottoposti ad altra misura

cautelare personale diversa dagli arresti domiciliari, per i quali il

giudice può, non deve, disporre la sostituzione o il cumulo con

altra misura più grave, secondo l'entità, i motivi e le circostanze

della violazione (art. 276, comma 1, cod. proc. pen.);

(b) l'irragionevole privazione del potere-dovere del giudice

di adeguare sempre la misura cautelare alle esigenze che la

sorreggono nel caso concreto (art. 275, comma 1, cod. proc. pen.), e

di garantirne la costante proporzione rispetto alla gravità del

fatto (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.);

che, relativamente al primo motivo di censura, occorre

ribadire quanto già affermato da questa Corte circa la differente

condizione in cui versa colui che è sottoposto alla misura

coercitiva degli arresti domiciliari, che si trova pur sempre in uno

stato di custodia e pertanto di "non libertà", rispetto a colui nei

confronti del quale è stata applicata altra meno grave misura

cautelare personale - sia essa coercitiva o (a maggior ragione)

interdittiva -, che è invece "libero" di muoversi in più o meno

ampio ambito territoriale, pur nel rispetto delle prescrizioni che la

misura adottata dal giudice disponga (ordinanza n. 215 del 1999), e

che tale differenza è coessenziale alla natura delle anzidette

diverse categorie;

che, pertanto, una volta esclusa la pretesa assimilazione

delle misure prospettata dal giudice a quo, non può ravvisarsi

violazione del principio di uguaglianza nella differente disciplina

dettata per casi non utilmente comparabili tra loro alla stregua

dell'art. 3 della Costituzione;

che, relativamente al secondo motivo di censura, mentre la

sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari

prefigurate dalla legge (l'an della cautela) non può, per

definizione, prescindere dall'accertamento - di volta in volta -

della loro effettiva ricorrenza, non può invece ritenersi soluzione

costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al

giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto rilevata

comenecessaria (il quomodo della cautela), ben potendo tale scelta

essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto

del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei

valori costituzionali coinvolti (ordinanze n. 450 e n. 339 del 1995;

sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970);

che, alla luce delle precedenti osservazioni, la norma

impugnata - lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie estranee

alle misure di custodia preventiva, le quali non possono soddisfare

altro che esigenze di carattere cautelare o comunque strettamente

inerenti al processo (sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970) -

integra un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura

coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che

la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rivelata

insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto

essenziale;

che non appare irragionevole ritenere che il volontario

allontanamento dalla propria abitazione costituisca pertanto l'indice

di una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della persona

sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere

sulla valutazione circa l'adeguatezza di questa specifica misura

cautelare, cui è connaturato un maggior grado di affidamento nel

comportamento di chi vi è assoggettato, rispetto a ogni altra misura

(sentenza n. 406 del 1997; ordinanza n. 332 del 1995);

che, peraltro, una volta che alla nozione di allontanamento

dalla propria abitazione si riconosca tale valenza rivelatrice in

ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non

è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della

misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa,

possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni

strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di

trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di

effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la

"violazione" che la norma impugnata assume a presupposto della

sostituzione;

che la questione proposta deve quindi essere dichiarata

manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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