Art. 16-sexies — Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate
Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalita' degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3";
- b)all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: "altresi'," sono inserite le seguenti: "nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero".
Testo vigente dal 15 novembre 2024
