Art. 14 — Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea ((nonche' gli oneri volti a disincentivare attivita' inquinanti)), qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui ((all'articolo 14 della legge)) 14 novembre 2005, n. 246.".
Testo vigente dal 15 settembre 2020
