Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0145)
- Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE
- Art. 2 — Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE
- Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07
- Art. 3-bis — Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009
- Art. 3-ter — Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni
- Art. 3-quater — Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati
- Art. 3-quinquies — Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015
- Art. 4 — Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni
- Art. 4-bis — (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07) 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
- Art. 5 — Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti
- Art. 5-bis — Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE
- Art. 6 — Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
- Art. 7 — Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915
- Art. 8 — Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE
- Art. 8-bis — (Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti) 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, è destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento"
- Art. 9 — Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
- Art. 10 — Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421
- Art. 11 — Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08
- Art. 12 — Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524
- Art. 13 — Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190
- Art. 14 — Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145
- Art. 15 — Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
- Art. 16 — Made in Italy e prodotti interamente italiani
- Art. 17
- Art. 17-bis — (Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca) 1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall'autorità di audit di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006
- Art. 18 — Disposizioni in materia di prelievo mensile
- Art. 19 — Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE
- Art. 19-bis — Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali
- Art. 19-ter — Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzaziorie delle rotte marittime
- Art. 19-quater — (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428. Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433) 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività"; b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o"
- Art. 20 — Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
- Art. 20-bis — Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva 2002/58/CE
- Art. 20-ter — (Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967. n. 1185) 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. 2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto"; b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge. 2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni. 3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi"
- Art. 21 — Entrata in vigore