Art. 19-bis — Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonche' agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi ((dal 2009 al 2015)) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione. ((Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria)). A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalita' relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunita' montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: "Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema" sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010".

Testo vigente dal 1 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2009 al 1 gennaio 2013. 4 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi tolto: 2009, 2010 e 2011 aggiunto: dal 2009 al 2015 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazioneaggiunto: . Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011 le certificazioni concernenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-09-25;135~art19bis · fonte del testo

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