Art. 20-ter — (Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967. n. 1185) 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. 2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto"; b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge. 2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni. 3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi"
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Testo vigente dal 25 novembre 2009
