Art. 10 — Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421

All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.".

Testo vigente dal 25 settembre 2009

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-09-25;135~art10 · fonte del testo

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