DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1996 al 11 luglio 1996. 51 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono gia' state utilizzate in giudizio; l'autorizzazione e' richiesta anche se, a tale data, le attivita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo 5 risultano gia' compiuteaggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-10;253~art6 · fonte del testo
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