DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1996 al 11 luglio 1996. 260 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi e che l'autorita' giudiziaria ritenga irrilevanti, non possono essere depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale e sono immediatamente distrutti. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria richiede, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni, e in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. La richiesta di autorizzazione e' trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa l'autorita' giudiziaria enuncia il fatto per il quale e' in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresi' copia dei verbali e delle registrazioni. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorita' giudiziaria puo' reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorita' giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni e' distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 GIUGNO 2003, N. 140.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-10;253~art5 · fonte del testo
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