Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), ((11, comma 3-bis)), 12, 13, 14 e 19, comma 3, ((pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026)), si provvede:

  • a)quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia' iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;
  • b)quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;
  • c)((quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019,)) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ((per 12.565 euro)) a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per ((2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019)); Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 aprile 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 2017 al 19 aprile 2017. 45 parole tolte, 87 parole aggiunte in 2 capoversi.

Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3aggiunto: -bis, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a tolto: 8.293.766 aggiunto: 11.101.046 euro per l'anno 2017, a tolto: 25.990.691 aggiunto: 31.203.531 euro per l'anno 2018, a tolto: 31.450.766 aggiunto: 36.636.344 euro per l'anno 2019 tolto: e a 31.320.363aggiunto: , a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno tolto: 2020 aggiunto: 2026, si provvede:

c) quanto a tolto: 1.699.494 aggiunto: 4.306.774 euro per l'anno 2017, a tolto: 3.135.457 aggiunto: 8.348.297 euro per l'anno 2018tolto: , a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 aggiunto: e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno tolto: 2020, si provvede aggiunto: 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai … 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per tolto: 6.785 aggiunto: 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 … 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per tolto: 101.500 aggiunto: 2.703.000 euro per l'anno 2017, per tolto: 207.060 aggiunto: 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per tolto: 242.604 aggiunto: 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019tolto: .aggiunto: ; Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-17;13~art22 · fonte del testo

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