Art. 21-bis — Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa
1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e' prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
