I fondi di previdenza aziendali delle societa' del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle societa' nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non puo' comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.

Testo vigente dal 25 settembre 1996

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/2001

    Questione infondata
    6 febbraio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497. Tale norma, che fissa un tetto agli oneri di liquidazione dei fondi di previdenza aziendali istituiti dalle società del gruppo "Banco di Napoli", non è di per sè irragionevole, in quanto assolve alla finalità di rendere certo il costo della liquidazione, gravante sull'intera collettività. La stessa norma, inoltre, non viola il principio di eguaglianza, in quanto i creditori dei fondi previdenziali integrativi si trovano in una condizione soggettiva diversa da quella dei creditori del Banco di Napoli. Essa, infine, non viola i diritti garantiti dalla Costituzione, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata. - Sulla facoltà del legislatore di incidere su diritti soggettivi da rapporti di durata, si vedano le sentenze n. 390/1995; n. 416/1999 e n. 219/1998. M. R.

    Art. 4 Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-24;497~art4 · fonte del testo

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