Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 497/1996
  • art. 4d.l. 497/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.

24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento,

la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli)

convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588,

promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1999 nel procedimento

civile vertente tra Salemme Edda ed altri e l'Isveimer S.p.a. in

liquidazione ed altri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1999

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1a

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Carlomagno Maria Antonietta ed

altri e dell'Isveimer S.p.a. nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il Presidente

relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avv.to Paolo De Caterini per Carlomagno Maria Antonietta

ed altri, Paolo Boer, Roberto Pessi e Paolo Tesauro per l'Isveimer

S.p.a. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile - promosso da

numerosi iscritti al fondo di previdenza per il personale Isveimer

per ottenere, fra l'altro, l'accertamento dell'incapienza della somma

destinata in bilancio agli obblighi gravanti sul fondo medesimo, e di

conseguenza la declaratoria del loro diritto all'accantonamento

presso il fondo della maggior somma richiesta - il pretore di Napoli,

in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa

il 20 aprile 1999, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni

urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione

del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge

19 novembre 1996, n. 588;

che, secondo il rimettente, la norma denunciata - ai sensi

della quale "I fondi di previdenza aziendali delle società del

gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani

approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina

l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli

iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa

superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci attuariali,

utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre

1995, maggiorate di un importo non superiore al 25" - si pone in

contrasto con gli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione;

che in termini di rilevanza della questione - poiché la

norma denunciata fa espresso riferimento ai fondi di previdenza

aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione

(quale appunto l'Isveimer S.p.a.) - il rimettente ritiene che la

norma stessa non può non essere applicata nel giudizio a quo,

giacché la liquidazione di tale società ha implicato anche la

liquidazione del relativo fondo di previdenza, al quale

(relativamente agli anni 1995 e 1996) i ricorrenti assumono non esser

stati assicurati ed accantonati gli importi annui determinati secondo

i differenti criteri disposti dall'art. 13 del regolamento del fondo

medesimo, approvato il 27 novembre 1995 (la cui applicazione al posto

della norma denunciata è invocata dai ricorrenti);

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della

questione, il rimettente - rilevato che la disposizione si riferisce,

di fatto, esclusivamente al fondo di previdenza Isveimer - sottolinea

anzitutto come la natura di "legge provvedimento" assunta dalla

normativa in esame (adottata allo scopo di porre rimedio al grave

disavanzo economico del fondo) comporti necessariamente che la

disposizione medesima (incidente anche sull'affidamento sorto nei

destinatari della precedente normativa) debba essere sottoposta ad

uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale, stante il

pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo

particolare o derogatorio;

che - secondo il rimettente - in questa prospettiva, mentre

gli artt. 1 e 3 della legge n. 588 del 1996 assicurano l'integrale

soddisfacimento di tutte le posizioni creditorie esistenti nei

confronti dell'Isveimer (essendo stato previsto un apposito impegno

del Banco di Napoli di erogare, attraverso finanziamenti del

Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, tutte le somme

occorrenti per onorare i crediti alle relative scadenze), solo per i

pensionati Isveimer è previsto, dal denunciato art. 4, un limite

massimo di erogazione, pari appunto alle riserve matematiche indicate

nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei

bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non

superiore al 25; laddove, inoltre, anche il riferimento a tali

bilanci tecnici sarebbe di per sé irragionevole, poiché basato su

dati non attendibili, che non potevano tener conto dei mutamenti e

degli oneri economici derivanti dalla cessazione dell'attività e

dell'anticipato pensionamento di tutti i dipendenti;

che, conseguentemente, a giudizio del pretore di Napoli,

oltre a violare il principio di ragionevolezza, la norma denunciata

lede la par condicio creditorum, assegnando un trattamento deteriore

proprio ai crediti previdenziali, che viceversa, nel nostro

ordinamento, in ossequio al dettato costituzionale, sono considerati

crediti privilegiati (ex art. 2751-bis numero 1, cod. civ.);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

manifesta infondatezza della sollevata questione;

che si è costituita l'Isveimer S.p.a., la quale ha chiesto

preliminarmente la restituzione degli atti al giudice rimettente,

affinché compia una nuova verifica e motivazione della rilevanza

della sollevata questione, mentre nel merito ha concluso per la

declaratoria di manifesta infondatezza;

che si sono altresì costituiti alcuni dei ricorrenti nel

giudizio a quo, concludendo viceversa per l'accoglimento della

questione.

Considerato, preliminarmente, che nel contesto dell'ordinanza di

rimessione risulta congruamente motivata l'affermazione, secondo cui

nel giudizio a quo - promosso dai ricorrenti allo scopo di ottenere

la determinazione di maggiori accantonamenti presso il fondo di

previdenza per il personale Isveimer, sulla base dei differenti

criteri disposti dalla previgente disciplina convenzionale portata

dall'art. 13 del regolamento del fondo, approvato il 27 novembre 1995

- deve trovare applicazione la norma denunciata; sicché va disattesa

la richiesta della parte costituita Isveimer S.p.a. di "restituzione

degli atti al rimettente";

che, inoltre, il rimettente ricollega alla propria

affermazione circa la non attendibilità dei dati emergenti dai

bilanci societari l'accertamento dell'incapienza della somma

destinata al soddisfacimento delle aspettative pensionistiche delle

parti, così non implausibilmente motivando sulla rilevanza;

che il complessivo ed articolato intervento operato dalla

legge 19 novembre 1996 n. 588 è stato reso necessario dalla ritenuta

opportunità (esplicitata nei lavori parlamentari di conversione del

decreto-legge n. 497 del 1996) di non fare ricorso, per il

risanamento del Banco di Napoli e la liquidazione delle società del

gruppo, alle generali procedure concorsuali previste dagli artt. 70 e

seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

(decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), onde evitare gli

evidenti riflessi negativi (economici e di immagine) da ciò

derivanti, anche all'estero, per l'intero sistema bancario italiano

(v. in tal senso l'intervento alla Camera dei deputati del relatore

per la maggioranza nella seduta del 22 ottobre 1996);

che la valutazione dell'intervento - la quale deve essere

compiuta con riguardo all'intero provvedimento normativo e non alla

singola disposizione denunciata - non può prescindere dalla

considerazione che tali finalità risultano perseguite dal

legislatore attraverso la previsione di un rilevante onere posto a

carico della finanza pubblica (Ministero del tesoro) per fronteggiare

la assai precaria situazione economica del Banco di Napoli e delle

società del gruppo, tra cui appunto l'Isveimer;

che la fissazione di un tetto di spesa contenuta nel

censurato art. 4 (afferente al fondo di previdenza in esame)

rappresenta un indispensabile limite dell'entità dell'accollo del

predetto onere da parte della collettività, in relazione

all'esigenza della concreta realizzazione del relativo piano di

liquidazione (soggetto pur sempre all'approvazione della Banca

d'Italia) e della conseguente definizione di tutti i rapporti

giuridici facenti capo al fondo stesso, previste come condizioni

dell'intervento medesimo;

che, dunque, l'invocata caducazione del limite non avrebbe

l'auspicato effetto di assicurare un'illimitata capienza del fondo ma

si porrebbe, viceversa, come ostativa proprio alla maggiorazione di

spesa concessa dal legislatore; donde la non irragionevolezza della

denunciata disposizione;

che nemmeno è ravvisabile il denunciato vulnus al principio

di uguaglianza, poiché - pur a prescindere dalla inidoneità del

tertium comparationis evocato dal rimettente, attesa la

disomogeneità, rispetto alla situazione vantata dagli iscritti al

Fondo Isveimer, delle diverse posizioni creditorie esistenti nei

confronti del diverso soggetto Banco di Napoli delle quali il

rimettente assume l'integrale soddisfacimento ad opera degli artt. 1

e 3 della medesima legge - anche relativamente al Banco di Napoli gli

interventi finanziari del Tesoro sono comunque espressamente

condizionati "all'intervenuta stipulazione (...) di accordi sindacali

che comportino la diminuzione (...) del costo del lavoro (...),

compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi" (art. 3,

comma 1, lettera c), nonché alla temporanea sospensione dei

meccanismi perequativi delle pensioni integrative e sostitutive, con

esclusione di "ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli

aumenti non maturati nel periodo di sospensione" (art. 3, comma 3);

che in ogni caso le altre posizioni creditorie per le quali

è assicurata la copertura del Tesoro si configurano come tutelate da

una particolare forma di garanzia, accordata in vista delle predette

scelte di opportunità, risultando in tal modo accentuata la loro

peculiarità;

che, d'altronde, la portata politica della legge n. 588 del

1996 e la complessità dei problemi da essa risolti - con un

rilevante concorso di spesa pubblica, peraltro a sostegno, nella

specie, di trattamenti pensionistici comunque integrativi del regime

generale - configurano quell'inderogabile esigenza, più volte

riconosciuta dalla Corte quale base del potere del legislatore di

modificare sfavorevolmente la disciplina nei rapporti di durata, pur

quando l'oggetto di tali rapporti sia costituito da diritti

soggettivi perfetti (sentenza n. 390 del 1995), senza che da ciò

derivi alcuna frustrazione dell'affidamento del cittadino nella

sicurezza giuridica ovvero della tutela approntata dagli artt. 36 e

38 della Costituzione (sentenze n. 416 del 1999 e n. 219 del 1998);

che la natura integrativa del credito previdenziale in

questione preclude la integrale riconducibilità di questo

all'àmbito della retribuzione differita e rende ulteriormente

ragione della logica sottesa alla scelta legislativa, per cui risulta

improprio il richiamo alla norma dell'art. 2751-bis, numero 1, cod.

civ., la quale, se evocata - come nella specie - in riferimento ad

ipotesi di soddisfacimento volontario dei crediti, non rappresenta un

vincolo per la discrezionalità delle scelte legislative;

che, infine, l'asserita irragionevolezza del riferimento ai

dati dei bilanci tecnici attuariali è smentita dalla necessità di

ancorare l'intervento a ben individuati parametri quantitativi -

rispetto ai cui possibili scostamenti è prevista appunto

la maggiorazione del 25 -, anche per consentire quella

determinatezza della spesa che è condizione indispensabile per la

sua copertura;

che, con riguardo alla denunciata ulteriore violazione

dell'art. 1 Cost., il rimettente non ha in alcun modo motivato;

che, pertanto, la sollevata questione è sotto ogni profilo,

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge

24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento,

la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli)

convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588,

sollevata - in riferimento agli artt. 1, 3, 36 e 38 della

Costituzione - dal pretore di Napoli, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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