Art. 11-bis — (Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali). 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996
Articolo abrogato dal d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Abrogato dal 26 ottobre 1996
