L'articolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. ((2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato. 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. 6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti))".

Testo vigente dal 22 novembre 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 12/2010

    Altra decisione
    15 gennaio 2010

    Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del d.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., nella parte in cui prevede che la distruzione degli atti relativi ad intercettazioni illegali o ad informazioni illegalmente raccolte avvenga all'esito dell'udienza camerale e che in proposito venga redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 173 del 2009 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'odierna censura incidendo sia sulle regole del procedimento incidentale, sia sui contenuti del verbale. Tale pronuncia ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo di riferimento, di talché si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Art. 240 c.p.p. · Art. 1 Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 173/2009

    Illegittimità dichiarata
    11 giugno 2009

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 240, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferime…

    Art. 240 c.p.p. · Art. 401 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2006 al 22 novembre 2006. 30 parole tolte, 187 parole aggiunte.

… alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. tolto: L'autorita' giudiziaria dispone l'immediata distruzione aggiunto: Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni tolto: e aggiunto: o comunicazioni, relativi tolto: al aggiunto: a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo tolto: si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato tolto: eseguire aggiunto: effettuare copia in qualunque formatolto: . Il aggiunto: e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non tolto: costituisce in alcun modo notizia di reato, ne' puo' essere utilizzato tolto: a fini processuali o investigativi. 3aggiunto: . 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. 6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione tolto: e dell'acquisizione, delle sue aggiunto: o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche' delle modalita' e dei aggiunto: mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto tolto: delle stesse. aggiunto: degli stessi documenti, supporti e atti".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-09-22;259~art1 · fonte del testo