Capo III – Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
- Art. 20 — Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Art. 21 — Spese di giustizia
- Art. 22 — Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
- Art. 22-bis — Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria
- Art. 23 — Parere del Consiglio Universitario Nazionale
- Art. 24 — Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
- Art. 25 — Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
- Art. 26 — Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
- Art. 27 — Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
- Art. 28 — Diarie per missioni all'estero
- Art. 29 — Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
- Art. 30 — Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
- Art. 31 — Riorganizzazione del servizio di controllo interno
- Art. 32 — Contratti di collaborazione
- Art. 33 — Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
- Art. 34 — Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza
- Art. 34-bis — Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno
- Art. 34-ter — Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
- Art. 34-quater — Controllo del costo del lavoro
- Art. 34-quinquies — Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112