Art. 22-bis — Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria

La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007". L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e' informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalita' di svolgimento dell'attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attivita' libero-professionale non puo' superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente.

Testo vigente dal 12 agosto 2006

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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art22bis · fonte del testo

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