(( Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario. )) Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' generale dello Stato. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ((spese di)) giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; ((...)) per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ((...)) per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ((per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato)) e per i ricorsi ((di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato)) il contributo dovuto e' di euro 250. ((L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)). 6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.". (( All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. )) All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. ((...))". All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

Testo vigente dal 12 agosto 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 164/2010

    Questione inammissibile
    6 maggio 2010

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello…

    Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2006 al 12 agosto 2006. 36 parole tolte, 251 parole aggiunte.

Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche tolto: concernenti procedimenti penali aggiunto: nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite … 2008. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di aggiunto: spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. … amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; tolto: per le istanze cautelari in primo e secondo grado, peraggiunto: ... per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, tolto: aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,aggiunto: ... per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tolto: e aggiunto: per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di tolto: ottemperanza aggiunto: esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250. aggiunto: L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. 6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis … le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.". aggiunto: All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della … del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. tolto: Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituitiaggiunto: ...". All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art21 · fonte del testo

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