Art. 34 — Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza

All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.". All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.". All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "dati raccolti" sono inserite le seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza ((...))".

Testo vigente dal 12 agosto 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 412/2007

    Questione infondata
    5 dicembre 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto, aggiungendo all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un ulteriore periodo secondo il quale i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione, non detterebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consentirebbe al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio. Infatti la ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali è compreso anche l'art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d.lgs. n. 165 stabilisce che «le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità»; sicché i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.

    Art. 30 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica · Art. 116 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2006 al 12 agosto 2006. .

… raccolti" sono inserite le seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza.aggiunto: ..".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art34 · fonte del testo

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