Art. 34-bis — Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno
All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
Testo vigente dal 12 agosto 2006
