Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";
  • b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo' essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Testo vigente dal 17 settembre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 216/2013

    Questione infondata
    18 luglio 2013

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81- bis disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1- ter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., «nella parte in cui prevede che il giudice "fissa" il calendario del processo, così sancendone l'obbligatorietà in ogni caso». La norma censurata costituisce diretta emanazione dell'art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento attribuendogli «tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento» di esso. In particolare, «egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali». Per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, sicché dalle suddette considerazioni si evince come sia da escludere che la norma censurata sia incorsa in tale vizio. Il rimettente, per sostenere il contrario, si affida ad una serie di argomenti e ad asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata, ma ricollegabili ad inconvenienti di mero fatto che non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità. - Sul principio secondo cui va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, v. citata sentenza n. 304 del 2011; con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v. sentenze n. 117 del 2012, n. 52 del 2010 e n. 237 del 2007. - Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità v. sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 230 del 2010.

    Art. 81-bis Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 1-ter Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art1ter · fonte del testo

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