Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Decorrenza
[2](articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui all'articolo 42 e per le operazioni di cui all'articolo 46 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui all'articolo 43 e per quelle di cui all'articolo 46 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
