Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi' vietata ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato in tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e di Bolzano ((, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri)) di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

  • a)la verifica dell'identita' del donatore;
  • b)la verifica delle informazioni relative al consenso, conformente alle norme vigenti;
  • c)la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;
  • d)il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;
  • e)la garanzia della tracciabilita' nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • f)la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi;
  • g)ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza degli organi.

Testo vigente dal 8 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 8 febbraio 2013. 1 parola tolta, 93 parole aggiunte in 8 capoversi.

… province autonome di' Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttivatolto: , aggiunto: 2010/53/UE, determina i criteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione. tolto: 4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

aggiunto: a) la verifica dell'identita' del donatore;

aggiunto: b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformente alle norme vigenti;

aggiunto: c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;

aggiunto: d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;

aggiunto: e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

aggiunto: f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza degli organiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art6bis · fonte del testo

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