Art. 5 — Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', con proprio decreto, disciplina:

  • a)i termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende unita' sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalita' stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalita' tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;
  • b)le modalita' attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;
  • c)le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) e' tenuto a dichiarare la propria volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);
  • d)le modalita' attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volonta', anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identita;
  • e)i termini e le modalita' attraverso i quali modificare la dichiarazione di volonta' resa;
  • f)le modalita' di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volonta' e ai non donatori presso le aziende unita' sanitarie locali, nonche' di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;
  • g)le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volonta' ed ai non donatori dalle aziende unita' sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;
  • h)le modalita' attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unita' sanitarie locali i dati relativi ai residenti. Alle disposizioni del presente articolo e' data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalita' tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti i termini e le modalita' della dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonche' degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

Testo vigente dal 15 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari