Art. 41 — Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»;
- b)all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), e' inserito il seguente: «6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra loro.».
Testo vigente dal 24 febbraio 2023
