Art. 4 — Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli
In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al ((31 maggio 2019)). 17 Il Commissario delegato invia al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita' semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresi' alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' connessa alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2017, n. 205
17La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1137) che "Il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018".
Testo vigente dal 1 gennaio 2019
