All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "ed anche assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se assistiti";
  • b)al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7". All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':
  • a)e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • b)controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
  • c)ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti". 3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: "limiti indicati al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "limiti indicati al secondo comma"

Testo vigente dal 18 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art2bis · fonte del testo

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