Art. 9-quater — Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)alla lettera a): 1.1) al numero 1), le parole: "peak ground acceleration-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag "; 1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4)"; 1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4)";
- 2)alla lettera b): 2.1) al numero 1), le parole: "nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3"; 2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)".
Testo vigente dal 24 dicembre 2019
