Art. 6 — Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
All'articolo 6, comma 1, del ((testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) e' aggiunta la seguente: «e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato ((, realizzabili anche mediante un unico bacino))». ((1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia))
Testo vigente dal 14 giugno 2023
