Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3:
  • 1)al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
  • c-ter)per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;
  • c-quater)per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»;
  • 2)al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;
  • 3)il comma 4-bis e' soppresso;
  • b)l'articolo 5-bis e' abrogato.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100~art14 · fonte del testo

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