Art. 14 — Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3:
- 1)al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
- c-ter)per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;
- c-quater)per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»;
- 2)al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;
- 3)il comma 4-bis e' soppresso;
- b)l'articolo 5-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
