Art. 8 — Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti

I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

  • a)"54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.";
  • b)"56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.";
  • c)"57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
  • d)"58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 23
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

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La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".

Testo vigente dal 1 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1997 al 1 gennaio 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art8 · fonte del testo

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