Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/2007

    Questione inammissibile
    20 luglio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di g…

    Art. 4 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 427/1999

    Questione infondata
    10 novembre 1999

    Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, 24, 103, primo comma, 113 e 125, comma secondo, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 3 d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), conv., con modificazioni, nella l. 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui prevede che, nei giudizi amministrativi relativi ad opere pubbliche e materie connesse, il T.A.R., chiamato a pronunciarsi sulla istanza di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata (comma 2), nonché nella parte in cui prevede la dimidiazione dei termini processuali compreso quello decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale (comma 3). Infatti, per quanto riguarda la definizione immediata del giudizio - posto che l'art. 19 d.l. n. 67 del 1997 è diretto ad accelerare lo svolgimento dei processi amministrativi relativi alla materia delle opere pubbliche e alle attività e procedimenti amministrativi connessi, contrassegnati dalla rilevanza degli interessi incisi e dal coinvolgimento di posizioni individuali e collettive; che la disposizione stessa prevede la tipizzazione di un nuovo modello di sentenza (definitiva del giudizio) in forma abbreviata sia per la motivazione, sia per i termini di deposito e pubblicazione del dispositivo (sette giorni), sia perché emessa in sede di trattazione in camera di consiglio della domanda di sospensione del provvedimento impugnato (davanti al T.A.R.) o della sentenza appellata (davanti al Consiglio di Stato), nonché alcuni espedienti processuali di diminuzione dei termini, di condanna alle spese del processo cautelare, di appello immediato dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza; e che risulta evidente che viene prevista, sempre per determinate materie, la "facoltà" del giudice di ricorrere ad una sentenza "in forma abbreviata", che definisca immediatamente il grado di giudizio (che come tale rende superata ed inutile una pronuncia sulla misura cautelare di sospensiva), in tutti i casi in cui il processo, in primo grado davanti al T.A.R. o in appello davanti al Consiglio di Stato sia maturo per la decisione della lite - rileva che, nell'esercizio della predetta "facoltà", il giudice debba, comunque, seguire i normali canoni di condotta e di cognizione del processo, dovendo esser valutata la sussistenza delle condizioni ordinarie per l'emissione di una sentenza che definisca il giudizio, come l'integrità del contraddittorio, la completezza delle prove necessarie per la pronuncia e gli adempimenti processuali previsti anche per la tutela del diritto di difesa di tutte le parti; con la conseguenza che presupposto della sentenza in forma abbreviata, in sede di convocazione di tutte le parti in camera di consiglio in occasione dell'esame della domanda di sospensiva, è che si tratti, nelle particolari materie indicate dalla legge, di questioni definibili immediatamente; sicché, solo in queste ipotesi vi è una alternatività rispetto alla pronuncia sulla domanda di sospensione, che rimane quindi superata ed assorbita dalla definizione della lite, che assicura, come decisione finale (procedurale o di merito), una effettività e completezza di tutela giurisdizionale, con esercizio dello stesso potere di cognizione del giudice ordinario. Per quanto poi attiene alla riduzione a metà di tutti i termini processuali, ivi compresa quella del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste, tenuto conto che l'art. 19 delinea un sistema derogatorio della disciplina processuale, finalizzato a realizzare precisi obiettivi di accelerazione della definizione delle controversie in materia di opere pubbliche o di pubblica utilità e di attività e procedure connesse, sicché la diversità e peculiarità della materia giustifica, sotto tale profilo, la deroga al regime ordinario del processo, seguendosi un sistema già collaudato in altri settori normativi, per i quali il legislatore ha parimenti ritenuto necessario dettare disposizioni speciali improntate ad obiettivi di celerità processuale. Relativamente, in particolare, alla fissazione del termine di trenta giorni per la notifica del ricorso di primo grado, essa non è lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e di quello di difesa costituzionalmente garantita (artt. 24 e 113 Cost.), poiché non implica modalità di esercizio dell'azione così gravose da rendere impossibile od estremamente difficile l'esercizio della difesa e lo svolgimento del connessa attività processuale; la qual considerazione è sufficiente per ritenere non fondata la questione di costituzionalità anche in relazione alla dimidiazione di altri termini processuali (ad es., per il deposito del ricorso o di documenti, per la riassunzione del processo a seguito di interruzione, per l'appello e per la revocazione, per i motivi aggiunti). Per quanto riguarda, infine, l'incidenza del sistema di definizione del giudizio, prefigurato dalla disposizione impugnata (dimidiazione dei termini e facoltà di pronuncia di sentenza immediata), sulla posizione delle parti processuali diverse dal ricorrente, siffatto sistema non può prescindere dal necessario rispetto di alcuni valori processuali, tra cui la salvaguardia dei diritti di difesa, l'integrità del contraddittorio e la completezza e sufficienza del quadro probatorio ai fini della sentenza da adottare, il cui garante è il giudice. - S. nn. 31/1977, 56/1979, 238/1983, 284/1985, 220/1994, 119/1995, 111 e 141/1998; O. n. 270/1991. red.: S. Di Palma

    Art. 19 Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2000

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1997 al 10 agosto 2000. 226 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, puo' definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata.... Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti I termini processuali sono ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. La parte interessata ha facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 2000, N. 205

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art19 · fonte del testo

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