Art. 3 — Elenco anagrafico dei lavoratori
All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani((nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri)) regolarmente soggiornanti in Italia» ((, la parola: "ammesse" e' sostituita dalla seguente: "ammessi", le parole: "inoccupate, disoccupate, nonche' occupate" sono sostituite dalle seguenti: "inoccupati, disoccupati ovvero occupati" e la parola: "inserite" e' sostituita dalla seguente: "inseriti")). All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «((in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC)))».
Testo vigente dal 20 maggio 2014
