Art. 2 — Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

  • a)agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b)agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • c)agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturita' afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquenuale, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • c-bis)agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformita' alle modalita' di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
  • c-ter)agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le universita' istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalita' definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna universita', per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce alle universita' precise disposizioni relative alle modalita' di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonche' per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento e' valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle universita' e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole universita' e dei singoli conservatori. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, commna 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306. 10
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124".

Testo vigente dal 29 maggio 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 167/2008

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 7- bis , del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'unitarietà della disciplina delle sessioni riservate indette per gli insegnanti delle scuole diverse dai conservatori e dalle accademie rende, infatti, palesemente irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti differenziati soggetti che, pur in possesso dei medesimi requisiti, si diversificherebbero esclusivamente per il dato formale di aver partecipato a procedure concorsuali attivate con ordinanze ministeriali differenti ma fondate su un unico contesto normativo di riferimento. - Sulla normativa inerente alle sessioni riservate di esami per l'accesso agevolato alle graduatorie permanenti, v. la citata sentenza n. 136/2004.

    Art. 2 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/2018

    Questione infondata
    27 marzo 2018

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv., con modif., nella legge n. 143 del 2004, nella parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso detta scuola, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore (secondaria di secondo grado). La non omogeneità delle situazioni poste a raffronto porta ad escludere l'irragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Infatti, la disciplina speciale dell'insegnamento di strumento musicale all'interno delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, ricondotto a ordinamento, dopo un periodo di sperimentazione, dalla legge n. 124 del 1999, in attuazione della quale è stata anche introdotta la classe di concorso 77/A, è indicativa della specificità di tale insegnamento in questi percorsi didattici, non solo in considerazione del diverso grado di maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma anche e soprattutto per la preminenza che la didattica dedicata allo strumento musicale ha assunto all'interno di tale indirizzo. Di converso, nelle scuole secondarie superiori l'insegnamento dello strumento musicale era previsto esclusivamente negli istituti magistrali, con carattere facoltativo ed in funzione soltanto ausiliaria di altre discipline, pur attinenti alla musica, il che esclude la prospettata equipollenza tra gli insegnamenti svolti nei diversi ordini di scuole secondo modalità necessariamente diverse. Inoltre, la selezione dei docenti operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario, sicché, considerata la natura eccezionale e derogatoria della relativa disciplina di ammissione, non è irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore. ( Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2008 e n. 136 del 2004 ).

    Art. 2 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 278/2007

    Questione inammissibile
    13 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7- bis , del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui «limita ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione dei requisiti di servizio», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, per la mancata estensione, a parità di condizioni, ai partecipanti al concorso bandito con ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, in quanto il TAR rimettente ha omesso di descrivere adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame non precisando la posizione del ricorrente in relazione alla predetta procedura - con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - ed ha formulato la questione in modo generico senza consentire di individuare i termini esatti dell'intervento additivo - in ogni caso non realizzabile nel caso di specie, data la mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a risolvere i dubbi prospettati - richiesto alla Corte al fine di superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati dallo stesso rimettente.

    Art. 2 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2004 al 29 maggio 2008. 8 parole tolte, 46 parole aggiunte.

aggiunto: c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore … 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. tolto: 1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da … del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unicoaggiunto: . Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti … corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. tolto: 3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri … dell'attivita' lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionaleaggiunto: . Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti … dell'universita' e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3. tolto: 4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento … criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7aggiunto: . Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di … del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole universita' e dei singoli conservatori. tolto: 7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento … n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-04-07;97~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari