Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'.
- Art. 1 — Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
- Art. 1-bis — Piano pluriennale di nomine
- Art. 2 — Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
- Art. 2-bis — (Graduatorie dell'AFAM) 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Art. 3 — Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
- Art. 3-bis — (Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno) 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti
- Art. 3-ter — Accesso con riserva
- Art. 3-quater — (Proroga dell'utilizzazione di personale) 1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio
- Art. 4 — Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo
- Art. 4-bis — Idoneità a professore associato
- Art. 5 — Spese di personale docente e non docente universitario
- Art. 5-bis — (Proroga del Consiglio universitario nazionale) 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005
- Art. 6 — Entrata in vigore