Art. 3 — Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353
Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
- b)all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
- c)all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
- d)all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
- e)all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operativita' della stessa";
- f)all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,". I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152
2Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 3, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.
Testo vigente dal 1 giugno 2005
