Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica». Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 28:
  • 1)al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di ((emergenza energetica;))» sono soppresse;
  • 2)al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;
  • b)all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
  • c)la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
  • d)all'articolo 35:
  • 1)al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela ((...)) dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
  • a)individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della ((Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874,)) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
  • b)definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; ((autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare)); rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti ((con l'Unione europea)) nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ((ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche;)) normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; ((radioprotezione e radioattivita' ambientale;)) agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
  • c)piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche ((per il contrasto dei cambiamenti climatici)) e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
  • d)pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
  • e)gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
  • f)tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • g)promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
  • h)promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
  • i)coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione ((e quelli)) per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
  • l)sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno ((dell'ambiente;)) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
  • m)difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»;
  • e)all'articolo 37, comma 1:
  • 1)le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;
  • 2)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.». Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la transizione ecologica». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
  • a)le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
  • b)l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti ((del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa));
  • c)l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ((in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici)). Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022. ((8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica"))

Testo vigente dal 30 aprile 2021

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2021 al 30 aprile 2021. 23 parole tolte, 123 parole aggiunte in 9 capoversi.

1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energeticaaggiunto: ;» sono soppresse;

… sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela tolto: e alla valorizzazioneaggiunto: ... dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

… salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricoletolto: , alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington tolto: (CITES) aggiunto: sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia aggiunto: di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili tolto: di competenza statale ancheaggiunto: , anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti tolto: comunitari aggiunto: con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri … incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi tolto: eaggiunto: , riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia … nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; aggiunto: radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche tolto: di contrasto ai aggiunto: per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

… ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione tolto: ovvero aggiunto: e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

… sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambientetolto: ,aggiunto: ; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti tolto: di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici aggiunto: del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

… fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza tolto: eaggiunto: , di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici. Per l'attuazione del comma … e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2022. aggiunto: 8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22~art2 · fonte del testo

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