Art. 1 — Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";
- b)all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
- c)il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
- d)all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
- e)gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;
- f)il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;
- g)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152
2Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.
Testo vigente dal 1 giugno 2005
