Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";
  • b)all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
  • c)il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
  • d)all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
  • e)gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;
  • f)il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;
  • g)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152

2

Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.

Testo vigente dal 1 giugno 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 228/2003

    Questione infondata
    4 luglio 2003

    È inammissibile il ricorso proposto dalla regione contro il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 emesso (ed impugnato) nel contesto del previgente sistema costituzionale di ripartizione tra Stato e Regioni, cui si è sostituita la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, promulgata sotto il vigore del sistema riformato.

    Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2005

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2001 al 1 giugno 2005. in 2 capoversi.

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87tolto: ... sono abrogati;

f) il capo IV del titolo Vtolto: ... intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152

    Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-07;343~art1 · fonte del testo

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