Art. 6 — Ministeri della cultura e del turismo
[1]Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura». Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
- b)all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «((, audiovisivo e turismo))» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
- c)all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
- d)dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente:
[2]«CAPO XII-BIS Ministero del turismo
[3]Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo, cui ((sono attribuiti)) le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, ((eccettuati quelli attribuiti)), anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo. Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ((; esso cura altresi')) i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.». Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2021, N. 55)). Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.
Testo vigente dal 30 aprile 2021
