Art. 9 — Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione
Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:
- a)il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
- b)l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. ((La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di societa' di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile));
- c)tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attivita' omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
- a)la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione;
- b)l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra impresa;
- c)la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attivita' imprenditoriali rilevanti;
- d)la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
- e)ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo' avere durata inferiore a tre anni. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. (( Il contributo di cui al comma 1 e' esteso agli imprenditori Agricoli. )) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2006
