Art. 8 — Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate

Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonche' della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni. ((Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento)). Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto ((dal comma 1 del presente articolo)), fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite. (( Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

Testo vigente dal 28 febbraio 2002

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002. 8 parole tolte, 90 parole aggiunte.

… vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni. tolto: Le concessioni rinnovate aggiunto: Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del aggiunto: regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, tolto: sono riattribuite aggiunto: mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo tolto: decreto aggiunto: regolamento. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto tolto: dall'articolo aggiunto: dal comma 1 del presente tolto: decreto aggiunto: articolo, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuiteaggiunto: . Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;452~art8 · fonte del testo

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